• martedì 23 Aprile 2024 15:55

Statuto

Statuto

U.I.T. UNIONE ITALIANA TABACCAI

TITOLO I
Costituzione — Denominazione — Sede - Scopi sociali

ART. 1- E' costituita fra i tabaccai la "Unione Italiana Tabaccai"

L'Unione Italiana Tabaccai rappresenta tutti i Tabaccai d'Italia iscritti, nonché operatori del settore rivendite, generi di monopoli e ricevitorie; avendo stabilito nell'atto costitutivo l'adesione ad un associazione di categoria, si è deciso di aderire a Cepi, Confederazione Europea Piccole e Medie Imprese e dar vita alla Federazione di Categoria dei Tabaccai di CepiEssa 'organismo unitario che tutela e rappresenta le imprese commerciali e dei servizi nei rapporti con lo Stato;--fkegioni, Enti e altri organismi pubblici e privati, nonché con le componenti politiche e sociali e le organizzazioni economiche e sindacali.L'Unione Italiana Tabaccai promuove lo sviluppo delle Tabaccherie aderenti attraverso progetti, proposte ed iniziative tendenti al miglioramento dell'attività svolta, la partecipazione alla rete delle imprese aderenti alla Confederazione Nazionale Cepi, è il presupposto sinergico per avere la forza imprenditoriale unitaria nei confronti delle Istituzioni a tutti i livelli.L'Unione Italiana Tabaccai aderisce e accetta pedissequamente lo Statuto di Cepi con delibera da adottarsi a maggioranza assoluta del consiglio e ad essa possono aderire tutte le associazioni aventi lo stesso scopo e che ne facciano richiesta.La Sede dell'Unione Italiana Tabaccai è a Roma Via del Tritone 169. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica dello Statuto.L'Unione Italiana Tabaccai potrà avvalersi di opportune risorse umane, anche esterne all'associazione, per supportare in maniera altamente qualificata e di merito le iniziative intraprese; potrà erogare contributi, effettuare beneficenza e compiere ogni atto giuridico utile per il conseguimento delle finalità di cui sopra, ivi compresa l'acquisizione e l'alienazione di partecipazioni, anche azionarie, che siano esse nominative per singolo socio in società di capitali, nonché aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, europei ed internazionali.

L'Unione Italiana Tabaccai nelle sue azioni si ispira ai principi della dottrina sociale cristiana.
Nell'affermazione di questi principi concorre a promuovere nella società e presso gli imprenditori la coscienza dei valori etici, sociali e civili e dei comportamenti propri della imprenditorialità nel contesto di una libera società di sviluppo.

ART. 2

1. L'Associazione è apartitica, non ha fini di lucro, ha sede in Roma ed agisce in tutto il territorio dello Stato, attraverso i propri Sindacati, Mandamentali e le Delegazioni Territoriali.

2. La sua durata è illimitata ed avrà termine per deliberazione di Assemblea Nazionale straordinaria.

ART. 3 - SCOPI SOCIALI

L'Unione italiana Tabaccai è un'organizzazione nazionale articolata su piani, provinciali. Essa esplica le sue funzioni nell'ambito dei principi e dei compiti ad essa attribuiti dal presente statuto e dallo Statuto di Cepi. 

L'Associazione ha i seguenti scopi:

a) rappresentare in campo nazionale ed internazionale gli interessi giuridici, morali ed economici dei suoi aderenti, fornendo loro la necessaria tutela sindacale anche tramite i Sindacati e le Delegazioni Territoriali, sia nei rapporti con le pubbliche Amministrazioni, enti o società di riferimento, sia nei confronti di altre Categorie;

b) promuovere e favorire iniziative di carattere sindacale, legislativo, fiscale, economico, assistenziale, culturale e sociale per una migliore valorizzazione delle risorse economiche ed umane, nonché le intese con le altre organizzazioni sindacali, politiche, economiche e sociali che consentano di perseguire in comune più vaste finalità di progresso e sviluppo;

c) contrattare e sottoscrivere accordi integrativi territoriali ed aziendali, nonché avviare e concludere ogni e qualsiasi trattativa sindacale con le organizzazioni dei lavoratori dipendenti;

d) rappresentare gli iscritti innanzi a qualsiasi commissione tributaria e intervenire nelle controversie sindacali, collettive ed individuali, nonché istituire collegi di conciliazione ed arbitrato, intesi a dirimere conflitti di interesse tra i soci e tra le categorie rappresentate;

e) favorire la creazione di nuove realtà imprenditoriali, nonché l'organizzazione e lo sviluppo degli enti cooperativi, mutualistici e delle imprese sociali, anche al fine di incrementare le opportunità occupazionali;

f) promuovere e favorire lo sviluppo delle relazioni economiche e commerciali, con particolare riferimento alle attività di impresa, solidarietà e volontariato nonché alle tematiche inerenti la cooperazione lo sviluppo e l'integrazione europea;

g) favorire la cooperazione e la collaborazione tra i soci anche attraverso la costituzione di cooperative, consorzi e società, e mediante la partecipazione dei lavoratori alla gestione e agli utili dell'impresa;

h) svolgere la necessaria attività di supporto per l'innovazione tecnologica, la ricerca scientifica, la promozione di rapporti e di scambi di risorse tra i soci; attuare iniziative di marketing, pubblicitarie, finanziarie e culturali, organizzare ricerche, studi e convegni, su temi economici, etici e sociali nell'interesse degli associati, anche in collaborazione con altre associazioni, enti, ministeri e camere di commercio, nonché promuovere e costituire Enti Bilaterali, ovvero stipulare una convenzione con un ente bilaterale già autorizzato al fine di prestare le necessarie tutele di legge in materia di assistenza, occupazione e mercato del lavoro;

i) promuovere e sviluppare strutture ed organismi per l'assistenza economica, finanziaria, organizzativa, produttiva, commerciale, tecnica e sociale alle imprese;

l) partecipare alla costituzione di società, consorzi ed altre associazioni per la realizzazione di attività atte al miglioramento ed allo sviluppo della impresa, di generi di monopolio compresa la forma cooperativa;

m) promuovere e costituire, in conformità alle disposizioni di legge in materia, uno o più Centri di Assistenza fiscale, e tecnica (CAF, CAT, etc.) per i' impresa, di generi di monopoli per i lavoratori della stessa e per i lavoratori dipendenti e pensionati;

n) promuovere, partecipare o contribuire a fondazioni o ad istituzioni specializzate; nonché promuovere la costituzione di forme associative, realtà no-profit e di imprese finalizzate allo sviluppo di attività sociali, culturali, del tempo libero, di assistenza socio-sanitaria, di volontariato, di cooperazione allo sviluppo, di formazione professionale e di avviamento al lavoro;

o) promuovere, lo sviluppo di Federazioni ed Unioni formate da imprese e/o lavoratori dipendenti che svolgano mestieri identici e/o affini e designare rappresentanti presso Enti, Amministrazioni, Istituti, Comitati, Consorzi, Commissioni e Associazioni;

p) stipulare convenzioni ed accordi con banche, società finanziarie e strutture similari per l'accesso ai finanziamenti, l'apertura di conti correnti, la concessione di mutui, fidi, scoperti di conto corrente, finanziamenti agevolati e, in generale, attingere a tutte quelle fonti di finanziamento mirate al potenziamento dei settori di cui al presente statuto;

q) esercitare l'attività di editoria delegandone all'uòpo la gestione anche a terzi, ai fini della pubblicazione e della diffusione di notiziari, periodici, giornali sia cartacei anche on-line, libri, opuscoli, documentari filmati ed ogni altro mezzo di comunicazione necessario per la veicolazione, all'interno ed all'esterno del sistema associativo, di informazioni, iniziative, proposte, incontri, seminari, corsi, ricerche, etc., per un maggiore sviluppo delle attività imprenditoriali, nonché stabilire rapporti permanenti di confronto con le istituzioni e gli enti pubblici e privati competenti sulle tematiche inerenti la formazione.

TITOLO II
Soci e disciplina associativa

ART. 4 - 1. I SOCI

Possono far parte dell'Associazione, le ditte individuali, munite delle seguenti caratteristiche: a) I rivenditori di generi di monopoli di Stato e i gestori di distribuzione, b) gli iscritti a Cepi che intendono far parte, c) Le strutture che chiedono espressamente di farne parte

Art. 5 — ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

1. Le entrate sono costituite dalle quote associative annuali e dai contributi straordinari, dai fondi raccolti attraverso sottoscrizioni, dalle elargizioni anche straordinarie fatte dai soci dai proventi derivanti da eventuali iniziative e attività svolte dall'Associazione, da convenzioni e da qualunque attività svolta a favore dei soci per la promozione delle imprese aderenti, dai Fondi Europei nazionali e regionali.

2. La Giunta Esecutiva, quando decide sull'ammissione dei soci, stabilisce anche a quale categoria essi appartengono.

Art. 6 AMMISSIONE DEI SOCI

1. Possono essere ammessi all'Associazione come soci, le persone fisiche, le singole imprese, le associazioni che rappresentano più imprese, che ne facciano domanda per iscritto.
2. La domanda di ammissione all'Associazione deve essere approvata dalla Giunta Esecutiva.
3. La qualità di associato risulta da apposito registro tenuto a cura dell'Associazione.

Art. 7. — QUOTA ASSOCIATIVA

1. Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa nella misura che verrà fissata dalla Giunta Esecutiva per i soci.
2. Le somme che i soci verseranno, saranno considerate forme di elargizioni destinate alle finalità istituzionali dell'Associazione.
3. Possono essere accette come quote associative delle liberalità.

Art. 8 — DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati hanno il diritto di partecipare alla vita associativa nei modi fissati con lo statuto o con appositi regolamenti.
2. Gli associati devono operare nell'interesse esclusivo dell'Associazione, osservare le norme statutarie e regolamentari, partecipare alla vita associativa secondo la categoria di appartenenza.

Art. 9 — PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso ed esclusione.
2. L'esclusione viene deliberata dalla Giunta Esecutiva quando il comportamento del socio rechi pregiudizio morale o materiale dell'Associazione, oppure violi in maniera manifesta le norme di legge e quelle statutarie e regolamentari.
3. L'apertura del procedimento di esclusione deve essere comunicata all'interessato.
4. II socio che intende recedere dall'Associazione deve darne comunicazione per iscritto alla Giunta Esecutiva, con lettera raccomandata, entro il 31 agosto. Gli effetti del recesso decorrono dall'anno solare successivo a quello delle dimissioni. In caso contrario, se le dimissioni dovessero arrivare all'Associazione dopo il 31 agosto, gli effetti del recesso decorrono dopo il 31 dicembre dell'anno successivo.

TITOLO III
Amministrazione e Bilanci

Art. 10 — ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:

a) L'Assemblea;

b) Il Consiglio Provinciale di indirizzo;

c) La Giunta Esecutiva;

d) Il Presidente;

e) Il Segretario

f) Direttore Generale nominato dalla Giunta

g) Il Tesoriere che inizialmente avrà funzione di Revisore unico
2. Gli organi elettivi dell'Associazione durano in carica cinque anni.

Art. 11— L'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è costituita da tutti i soci. Hanno diritto di voto i soci in regola con i contributi associativi.

2. L'Assemblea emana le direttive generali dell'attività dell'Associazione ed è convocata in via ordinaria con delibera della Giunta Esecutiva almeno una volta l'anno.

3. L'Assemblea è convocata mediante comunicazione scritta, da trasmettere anche per fax o posta elettronica all'ultimo indirizzo fornito per iscritto dal socio, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.

4. L'Assemblea può svolgersi anche attraverso il sistema di videoconferenza.

5. Nell'avviso di convocazione, oltre agli argomenti all'ordine del giorno, vanno indicati la data, il luogo e l'ora in cui si terrà l'assemblea in prima convocazione ed eventualmente quella in seconda convocazione, che può avere luogo anche lo stesso giorno, trascorsa un'ora dalla prima convocazione.

6. L'assemblea può essere convocata in via straordinaria quando se ne ravvisi la necessità oppure quando ne facciano richiesta almeno due quinti dei membri della Giunta Esecutiva.

7. Il Tesoriere (Revisore) partecipa di diritto all'Assemblea senza voto deliberativo.

8. Le persone fisiche e le singole imprese hanno diritto ad un voto. Le associazioni che rappresentano più
imprese, hanno diritto ad un numero di voti pari a quello dei propri iscritti risultanti dal proprio libro soci
alla data dell'assemblea

9. Il Segretario delle Assemblee è il Direttore dell'Associazione o un suo delegato.

Art. 12 COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando è presente rappresentato almeno un quinto degli iscritti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati.

2. Le direttive sono assunte a maggioranza assoluta di voti.

3. Sono ammesse deleghe fino al massimo di due.

Art. 13 IL CONSIGLIO PROVINCIALE DI INDIRIZZO

1. E' costituito dai delegati zonali e da coloro che non essendo delegati hanno comunque una rilevanza territoriale considerevole, che abbiano particolari meriti nello sviluppo e promozione dell'Associazione, da coloro che possano dare un contributo di idee e progettuale all'associazione stessa.

2. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente almeno tre volte all'anno sia in sede associativa, che utilizzando mezzi tecnologici come la videoconferenza.

Art. 14— LA GIUNTA ESECUTIVA

1. La Giunta Esecutiva è investita dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ritenuti utili o necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali dell'Associazione. Essa è guidata dal Segretario generale.

2. La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, dal Direttore, dai Vice Presidente. L'Assemblea può integrare la Giunta fino ad un numero massimo di venti membri complessivi.

3. Fanno parte di diritto della Giunta Esecutiva i delegati zonali aderenti.

4. La Giunta è presieduta dal Direttore o da chi ne fa le veci ed è convocata mediante comunicazione scritta, da trasmettere anche per fax o per posta elettronica tre giorni prima; nei casi urgenti un giorno.

5. La Giunta viene convocata dal Direttore ogni qual volta lo ritenga necessario.

6. Per la validità delle riunioni occorre la presenza di almeno un terzo dei componenti e le relative deliberazioni sono prese secondo le norme previste dall'Assemblea.

7. La Giunta Esecutiva qualora lo ritenga opportuno può affidare al Tesoriere ad uno dei soci, il quale provvede alla contabilità ordinaria ed alla gestione amministrativa secondo le indicazioni impartite dalla Giunta Esecutiva e gestisce eventuali conti correnti bancari e/o postali dell'Associazione previa autorizzazione della Giunta Esecutiva.

Art. 15 — IL PRESIDENTE

1. Il Presidente (ed i Vice-Presidenti) dell'Associazione viene eletto dall'Assemblea Generale.

2. Il Presidente svolge le funzioni di rappresentanza legale e di animazione per il perseguimento e la valorizzazione del ruolo e della funzione dell'Associazione; esso è coadiuvato dai vice-Presidenti.

3. Per la prima volta il Presidente viene nominato con l'atto costitutivo.

Art. 16 - IL DIRETTORE GENERALE - SEGRETARIO

Il Direttore viene nominato dalla Giunta e ratificato dall'assemblea. E' preposto alla segreteria dell'Associazione, dà attuazione alle disposizioni della Giunta, dell'assemblea dei soci e di ogni altro organo. Si occupa della gestione dell'Associazione, è coadiuvato il Presidente, il Vice Presidente e della Giunta nell'esecuzione delle delibere, partecipa alla Giunta Esecutiva ed all'Assemblea Generale con diritto di voto. Gode di una serie di funzioni delegate dalla Giunta o dal Presidente tra le quali:
1. Sovrintende alla gestione finanziaria; ha facoltà di aprire e chiudere conti correnti postali e bancari e chiedere fidi, in conformità delle direttive date dalla Giunta Esecutiva. Redige annualmente la relazione finanziaria da allegarsi al bilancio. Firma gli ordini di pagamento. Per svolgere questa attività, si avvale della competenza e della professionalità del Tesoriere il quale è munito di necessari e lo coadiuva, ha poteri di rappresentanza.
2. Il Direttore può delegare per particolari funzioni di rappresentanza altri membri della Giunta Esecutiva. Il Direttore può, inoltre, in caso di urgenza, compiere in nome e per conto dell'Associazione tutti quegli atti necessari per la tutela degli interessi della medesima e cioè — a mero titolo esemplificativo e senza che ciò debba ritenersi limitativo — svolgere attività amministrativa di competenza, nominare consulenti, riconoscere a questi ultimi pagamenti per consulenze effettuate nell'interesse dell'Associazione a seguito di delibera della Giunta Esecutiva.

Art. 17 — Il TESORIERE

1. Il Tesoriere svolge il compito di sorveglianza e revisione della gestione economico-finanziaria dell'Associazione. Partecipa alle Giunte con diritto di voto.
2. Il Segretario Direttore Generale nomina del Tesoriere l'Assemblea lo ratifica.

Art. 18 — BILANCI

Ogni anno, entro il 31 maggio, il Tesoriere compila il bilancio preventivo e consuntivo della gestione che dovrà essere approvato dell'Assemblea.

Art. 19 — GRATUITA' DELLE CARICHE

Tutte le cariche sociali sono gratuite sono previsti rimborsi spese per il Segretario Direttore e il Presidente nello svolgimento di funzioni operative o di sviluppo dell'Associazione per gli altri membri della Giunta ci vuole l'autorizzazione del Direttore e la successiva approvazione della Giunta stessa.

Art. 20 — SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti del totale dei voti dei suoi componenti.
L'Assemblea, a maggioranza assoluta, nomina un Collegio di Liquidatori, composto da non meno di tre membri e ne determina i poteri.